Superbonus 110% , sconto in fattura ,isolamento termico e Criteri ambientali minimi (CAM)
Per la fruizione dell’ecobonus 110% per interventi di isolamento termico è necessario che i materiali isolanti rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM).
Il superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico prorogato fino al 30 giugno 2022.
Tutti gli interventi che accedono all’ecobonus del 110% devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Coibentazione tetto con poliuretano espanso a spruzzo, insufflaggio/iniezione
Si aggiunge la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Isolamento in intercapedine con poliuretano espanso a iniezione/insufflaggio
Se le pareti di tamponamento dell’edificio sono realizzate con una doppia fila di mattoni in laterizio che creano un’intercapedine d’aria di spessore variabile, per un intervento di miglioramento energetico è possibile sfruttare l’intercapedine d’aria esistente, iniettando la schiuma poliuretanica all’interno con il metodo dell’insufflaggio.
Condizione necessaria è che la muratura non presenti parti mancanti e/o fori. Per raggiungere risultati ancora migliori, è possibile abbinare un sistema di isolamento a cappotto, interno o esterno, a seconda dei vincoli che sussistono sull’edificio in oggetto.
Con la Legge di Bilancio 2021 , tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità di fruire dell’incentivo in Superbonus 110% anche sull’isolamento termico del tetto pur in presenza di un sottotetto o soffitta non riscaldati.
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